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Segnalazioni ex D.lg. 231


Segnalazione ex D.lg. 231

 

Per Segnalazione ex D.lg. 231 si intende la segnalazione di presunti illeciti di cui si è venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro. Si tratta di uno strumento volto alla garanzia della libertà di espressione e al contrasto dei fenomeni illeciti nelle organizzazioni pubbliche e private.

 

In Italia l’argomento era già stato affrontato in forma molto embrionale dalla l. 190/2012 e quindi dalla Legge 30.11.2017 n. 179, ma trova ora una più compiuta regolamentazione con il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, che ha recepito la direttiva UE 2019/1937 relativa alla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione.

 

La norma racchiude importanti cambiamenti di prospettiva sul whistleblowing introducendo nell’ordinamento giuridico italiano un apparato di obblighi a carico degli enti al fine di stabilire standard minimi comuni per assicurare la protezione delle persone che effettuano una segnalazione, attraverso canali di comunicazione sicuri, sia all'interno che all'esterno di un'organizzazione.

 

I destinatari della nuova disciplina

 

Per quanto riguarda il settore privato la normativa si applica a:

 

  • tutte le aziende con più di 250 dipendenti, a prescindere dall’adozione o meno di un Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/2001;
     
  • tutti i soggetti del settore privato che abbiano impiegato nell’ultimo anno una media di lavoratori subordinati tra i 50 e i 249, a prescindere dall’adozione o meno di un Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/2001 nonché le aziende che pur non avendo un numero di dipendenti pari o superiore a 50 abbiano comunque un Modello Organizzativo ex D.lgs 231/2001. Tutte le Società con meno di 50 dipendenti senza il Modello 231/2001 sono fuori dall’applicazione del Decreto.

 

Chi può segnalare?

 

L’ambito di applicazione soggettivo delle disposizioni del D.lgs 24/2023 comprende:

 

  • dipendenti o collaboratori;
  • lavoratori subordinati e autonomi;
  • liberi professionisti;
  • tirocinanti anche non retribuiti;
  • le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

 

Quando si può segnalare?

 

Tutti i soggetti succitati rientrano nella categoria dei cosiddetti whistleblower e possono effettuare una segnalazione quando:

 

  • il rapporto giuridico è in corso;
  • quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
  • durante il periodo di prova;
  • successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento (pensionati).

 

 

Cosa può essere segnalato?

 

Si possono segnalare le violazioni delle disposizioni normative nazionali e dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui i soggetti segnalanti siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

 

Violazioni di disposizioni normative nazionali:

 

  • condotte illecite rilevanti ai sensi del D. gs 231/2001 (i c.d. reati presupposto quali a titolo esemplificativo la corruzione, la frode informatica o il trasferimento fraudolenti di valori);
  • violazioni dei Modelli di organizzazione gestione e controllo laddove previsti;
  • illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea relativi ai seguenti settori: appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; sicurezza degli alimenti, salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali; sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  • violazioni della normativa Antitrust.

Le segnalazioni possono avere oggetto anche:

 

  • le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate;
  • le attività illecite non ancora compiute ma che il whistleblower ritenga ragionevolmente che possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti;
  • i fondati sospetti, la cui nozione dovrà essere oggetto di interpretazione.

 

Cosa non può denunciare il whistleblower o segnalante?

 

Le segnalazioni non possono riguardare le contestazioni legate a interessi di carattere personale del segnalante che attengono ai rapporti individuali di lavoro.

 

A chi è indirizzata la segnalazione ex. D.lg. 231

 

Secondo quanto previsto dalla direttiva, la segnalazione afferente il D.lg. 231 è indirizzata e viene gestita dall’Organismo di Vigilanza – OdV – che l’azienda ha nominato

Va notato che la scelta del canale di segnalazione non è rimessa alla discrezione del whistleblower in quanto in via prioritaria è favorito l'utilizzo del canale interno e, solo al ricorrere di una delle condizioni di cui all'art. 6, è possibile effettuare una segnalazione esterna.

 

Il sistema di protezione al segnalante

 

Il sistema di protezione ai segnalanti è volto soprattutto a garantire che il whistleblower non subisca ritorsioni, tra cui, ad esempio: il licenziamento; la sospensione; la retrocessione di grado; il mutamento di mansioni in peius; il cambiamento del luogo di lavoro; la riduzione dello stipendio; la modifica dell’orario di lavoro; la sospensione della formazione; le note di merito negative; l’adozione di misure disciplinari o di altra sanzione anche pecuniaria, ecc.

 

Inoltre, a beneficio del segnalante in buona fede, sono riconosciute anche la tutela della riservatezza, l’Inversione dell'onere della prova e la Limitazioni della responsabilità.

 

Tali misure di protezione si applicano non solo ai segnalanti ma anche ai cosiddetti “facilitatori”, colleghi, parenti o affetti stabili di chi ha segnalato.

 

 

Segnalazioni ex D.lg. 231
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Dati segnalante
Dati della segnalazione
Documenti Segnalazione